[17/06/20]

Pignoramenti di stipendi e pensioni sospesi non vanno accantonati

a cura di Nicola Saraco

Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, n. 27 del 20 giugno 2020

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L’articolo 152 del decreto Rilancio prevede la sospensione dagli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del decreto Rilancio e il 31 agosto 2020 dall’agente della riscossione, in relazione a stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese le somme dovute a causa di licenziamenti, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati, o assegni di quiescenza. In altre parole, gli stipendi e pensioni, come sopra meglio dettagliati, pignorati dall’agente della riscossione, non possono essere accantonati e devono rimanere sospesi e, quindi, disponibili per il soggetto pignorato.

Lo stesso articolo 152 del citato decreto prevede, inoltre, che le medesime somme sono sottratte al vincolo pignoratizio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore. Restano invece definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme accreditate all’agente della riscossione, anteriormente alla predetta data.

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