[17/06/20]

L’introduzione dei Pir alternativi punta al rilancio dell’economia reale

a cura di Luitgard Spogler

Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, n. 27 del 20 giugno 2020

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La disciplina in materia di Piani di risparmio a lungo termine (Pir) è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232). Successivamente, l’articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157), ha introdotto talune modifiche alla disciplina generale dei Pir per i Piani costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

I Pir rappresentano uno strumento volto a incentivare, attraverso specifici benefici fiscali (sotto forma di esenzione da Irpef dei redditi finanziari e dall’imposta di successione), gli investimenti in capitale di rischio e/o di debito di società, anche non quotate, da parte del pubblico degli investitori.

I Pir possono essere costituiti attraverso:
a) l’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione di strumenti finanziari;
b) il conferimento di un mandato di gestione di portafogli a un gestore abilitato;
c) la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;
d) la creazione di un rapporto che consenta l’esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato (di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461).

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