Pubblicato su Guida al Diritto, de Il Sole 24 ore, n. 26 del 13 giugno 2020
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Al fine di snellire e velocizzare la conclusione di contratti bancari, finanziari e assicurativi, l'articolo 4 del decreto liquidità (Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23), limitatamente ai contratti bancari, e l'articolo 33 del Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34), limitatamente ai contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi di investimento e assicurativi e alla commercializzazione di quote e azioni di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio), hanno introdotto deroghe temporanee alla disciplina ordinaria in materia di conclusione e comunicazione di contratti della specie.