[02/06/20]

Confronto con il contribuente quasi d’obbligo dal 1° luglio

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme e Tributi Plus, del 2 giugno 2020

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Dal 1° luglio per alcune attività di controllo l’amministrazione prima di emettere l’accertamento deve svolgere con il contribuente preventivamente il contraddittorio. Il decreto Crescita (Dl 34/2019) ha infatti introdotto un obbligo quasi generalizzato di contraddittorio preventivo, disciplinando le relative modalità operative per uffici e contribuenti. Finora questo obbligo era previsto per legge solo per determinate tipologie di controllo e per i tributi comunitari sulla base dell’elaborazione giurisprudenziale comunitaria e di legittimità.

Il diritto al contraddittorio è previsto espressamente per tutte le ipotesi in cui l’accertamento è conseguente a una verifica presso la sede del contribuente (articolo 12 dello Statuto del contribuente) e per poche tipologie di accertamento (redditometro, studi di settore ecc.).

Per la generalità dei controlli a tavolino, ossia svolti presso gli uffici dei verificatori, occorre distinguere tra tributi armonizzati (ad esempio l’Iva) e non armonizzati (imposte sui redditi, registro ecc): per i primi, valgono le regole comunitarie, e quindi occorre riconoscere il diritto al confronto preventivo, per i secondi, invece, tale diritto deve essere accordato solo se espressamente previsto per legge.

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Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi  02 06 2020
Norme e Tributi Plus 02 06 2020



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