[21/05/20]

Contagio COVID sul lavoro indennizzato dall’INAIL a condizione che sussistano le prove

a cura di Luciano Racchi

Pubblicato su IPSOA quotidiano del 21 maggio 2020

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Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non è in alcun modo correlato con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio stesso. Tale responsabilità è infatti ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali. E’ quanto ha chiarito l’INAIL nella circolare n. 22 del 2020 che fornisce chiarimenti in merito alla tutela infortunistica applicabile ai lavoratori in caso di contagio avvenuto nei luoghi di lavoro. Non è responsabile il datore di lavoro del contagio al proprio dipendente, se ha adottato ogni misura prevista dai protocolli divulgati per la sicurezza. In ogni caso, si tratterebbe di infortunio indennizzabile a condizione però che sussista la prova che il virus sia conseguito all’ambiente di lavoro. Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 l’INAIL interviene nuovamente in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio conseguito alla infezione da Covid – 19 e di corretta interpretazione dell’art. 42 del DL “Cura Italia”, così come convertito nella legge n. 27 del 24 aprile scorso.

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