[20/05/20]

Immobile non sequestrabile in sostituzione del denaro

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme e Tributi Plus, del 20 maggio 2020

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Non è possibile sostituire le somme di denaro depositate sul conto di una società sequestrate per il reato di omesso versamento Iva, con analoga misura cautelare su un immobile di proprietà dell’ impresa, anche se c’è il consenso della società. Si verificherebbe infatti un’illegittima trasformazione da sequestro diretto del profitto del reato (le somme sui conti), a sequestro per equivalente su immobile, consentito, per un reato tributario, solo nei confronti del reo e non della società.

È questo il princio espresso dalla Cassazione con la sentenza 15308.

A seguito della contestazione del delitto di omesso versamento Iva ad una srl, era disposto il sequestro diretto del profitto del reato, finalizzato alla futura confisca, di somme depositate sui conti correnti societari.

La srl, successivamente, richiedeva il trasferimento della misura cautelare su un immobile di sua proprietà. Il tribunale del riesame accoglieva la richiesta.

Contro la decisione ricorreva per Cassazione il Pm che lamentava il trasferimento del vincolo posto in relazione al profitto diretto del reato (il denaro sul conto societario) su un bene immobile costituente invece profitto per equivalente.

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Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi  20 05 2020
Norme e Tributi Plus 20 05 2020



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