[19/05/20]

Il debito delle busta paga è in bilancio: non c’è frode

a cura di Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme e Tributi Plus, del 19 maggio 2020

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La corresponsione al lavoratore di somme inferiori a quelle indicate in busta paga non configura la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni parzialmente inesistenti, se il debito residuo è riportato in bilancio. Non si è in presenza, infatti, di comportamenti fraudolenti.

Lo afferma la Cassazione con la sentenza 15241/2020

Il rappresentante legale di una società veniva condannato nei due gradi di giudizio per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni inesistenti. Aveva versato a due dipendenti soltanto una parte della retribuzione risultante in busta paga, l’importo restante era riportato in bilancio alla voce “debiti verso dipendenti”. Le somme erano riportate per intero nel libro giornale.

Secondo i giudici di merito era configurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000) in ragione della obiettiva divergenza tra quanto riportato in busta paga e quanto corrisposto: il dolo specifico era rappresentato dalla consapevolezza di inserire in dichiarazione fatti parzialmente non veri desumibili anche dai modelli DM 10 riportanti maggiori oneri previdenziali detratti.

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Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi  19 05 2020
Norme e Tributi Plus 19 05 2020



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