[04/05/20]

Al buon sindaco non basta la verifica formale dei conti

a cura di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Pubblicato su Quotidiano del Diritto, de Il Sole 24 Ore, del 4 maggio 2020

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I sindaci rispondono penalmente con gli amministratori del dissesto della società per aver dato parere favorevole all’approvazione dei bilanci, a nulla rilevando che nel corso degli anni in alcuni verbali abbiano segnalato talune anomalie. A fornire questa rigorosa interpretazione è la recentissima sentenza 11308/2020 della Cassazione.
Il caso
In estrema sintesi, due professionisti venivano condannati in due gradi di giudizio in quanto nel loro ruolo di sindaci di una società di capitali avevano concorso nel reato di bancarotta impropria per aver contribuito al suo dissesto attraverso condotte di falso in bilancio. Secondo le tesi accusatoria avevano omesso il controllo sulla tenuta delle scritture contabili e sulla redazione dei bilanci di tre esercizi, esprimendo parere favorevole alla loro approvazione, nonostante in essi fossero esposti fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, dei quali erano a conoscenza come sindaci.
La sentenza, almeno in ordine alle responsabilità dei sindaci, è stata confermata dalla Cassazione.
Ai sindaci in genere, come avvenuto nella specie, viene addebitato di aver omesso il dovuto controllo sull’attività degli amministratori. Da qui la contestazione del concorso nei reati da parte degli amministratori in base all’articolo 40 del codice penale, per il quale non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

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