[18/04/14]

L’EQUITY CROWDFUNDING E L’ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE

di Stefania Pescarmona

Diego Annarilli e Flavio Notari (Legalitax Studio Legale e Tributario) spiegano le caratteristiche di questo strumento e gli incentivi fiscali per le startup innovative.
Il 2014 è, per l’Italia, l’anno dell’equity crowdfunding. “Infatti, il nostro Paese, per primo al mondo, si è dotato di una disciplina, prevista dal dl 18 ottobre 2012, n.179 (“Decreto Crescita 2.0”) e attuata con la delibera Consob 26 giugno 2013 n.18592, che ha come obiettivo quello di rimuovere gli ostacoli di carattere normativo alla sollecitazione all’investimento, facilitando l’accesso al capitale per le startup innovative, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e, per tale via, contrastare il problema strutturale della sottocapitalizzazione delle imprese italiane”, spiegano Diego Annarilli e Flavio Notari di Legalitax Studio Legale e Tributario.
“Lo strumento dell’equity crowdfunding appare tanto più efficace se si pone in relazione con le deroghe civilistiche e gli incentivi fiscali previsti dal Decreto Crescita 2.0 a favore delle startup innovative”, spiegano gli esperti, che ricordano in particolare che le Srl innovative possono prevedere, nell’atto costitutivo, la creazione di categorie di quote fornite di diritti differenziati in deroga all’art.2468 del cod. civ. Sempre nell’atto costitutivo, inoltre, è possibile, derogando all’art.2479 del cod. civ., creare quote che non attribuiscano diritti di voto o che li attribuiscano non proporzionalmente alla partecipazione detenuta dal socio o, ancora, diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di determinate situazioni, non meramente protestative.
“La creazione di categorie di quote potrebbe rivelarsi particolarmente utile al fine di consentire all’imprenditore di raccogliere, all’interno di una campagna di equity crowdfunding, il capitale necessario per sviluppare il proprio progetto, senza necessariamente dover rendere complessa la gestione sociale per effetto della concessione dei diritti di voto ai numerosi soci investitori, tramite la creazione di strumenti finanziari che, per esempio, potrebbero (i) attribuire il diritto di voto solo su specifiche materie; (ii) prevedere un privilegio sull’eventuale distribuzione di dividendi; (iii) incorporare il diritto di co-vendita, nel caso si verifichi la perdita del controllo sociale da parte del socio di maggioranza; (iv) consentire il diritto di recesso al verificarsi di determinate condizioni (i.e. modifiche statutarie)”, proseguono Diego Annarilli e Flavio Notari. Inoltre, il Decreto Crescita 2.0 ha introdotto un regime di favore per i soggetti che investono nel capitale di una startup innovativa, fruibile per il triennio 2013-2015, “consistente in una detrazione Irpef del 19% dei conferimenti rilevanti, per un importo non superiore a 500.000 euro, e in una deduzione Ires del 20% dei conferimenti rilevanti, per un importo non superiore a 1.800.000 euro in ciascuno degli anni. A tali benefici, ovviamente, accedono anche tutti coloro che sottoscrivono la campagna di equity crowdfunding della startup innovativa tramite i portali online”, proseguono gli espert, che poi concludono dicendo che “tale ecosistema favorevole potrà costituire un forte impulso alla crescita del modello di raccolta di capitali che si affiancherà al tradizionale modo di operare dei fondi di venture capital o dei business angel”.

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