[06/02/14]

CANCELLAZIONE VOLONTARIA DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

di Maurizio Fraschini

Cancellazione volontaria di una società di capitali dal Registro delle Imprese e istituzione di un trust liquidatorio

Maurizio Luigi Fraschini, Avvocato (Counsel di Legalitax Studio Legale e Tributario). Tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia di impresa) decreto n. 8851/2013 V.G. del 22 novembre 2013, presidente Perozziello, relatore Vannicelli

Con il decreto in commento  il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi - in sede di ricorso ex art. 2192 c.c. contro un provvedimento del Giudice del Registro di Milano - sull’esistenza dei presupposti di legge per la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese a seguito dello scioglimento volontario, ai sensi dell’art. 2484, 1° comma, n. 6, c.c., della stessa nella particolare ipotesi di istituzione di un c.d. trust liquidatorio, vale a dire il trust posto in essere per liquidare una società e soddisfarne i creditori.

Il fatto - L’assemblea di una  società a responsabilità limitata, pochi giorni dopo avere deliberato il proprio scioglimento e provveduto alla nomina del liquidatore, dispone il trasferimento di tutto il patrimonio sociale ad un trust liquidatorio contestualmente costituito dal predetto liquidatore. Il giorno successivo, viene sottoposto ai soci il bilancio finale di liquidazione e, a seguito della sua approvazione, il liquidatore chiede, come prescritto dall’art. 2495 c.c., la cancellazione della s.r.l. dal Registro delle imprese di Milano che, conseguentemente, la esegue.

Su sollecitazione di un creditore (in particolare, di una banca creditrice), il Giudice del Registro delle imprese di Milano ordina, ai sensi dell’art. 2191 c.c., la cancellazione dal Registro delle imprese di Milano dell’iscrizione relativa alla predetta cancellazione sul presupposto che la stessa fosse avvenuta, in violazione di quanto dispone l’art. 2189 c.c., senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge.

Gli ex soci della s.r.l. propongono quindi, ex art. 2192 c.c., ricorso contro il provvedimento del Giudice del Registro al Tribunale di Milano che, con il decreto in esame, lo rigetta confermando quindi la cancellazione dell’iscrizione avente ad oggetto la precedente cancellazione della predetta s.r.l. dal Registro.

La “cancellazione della pregressa cancellazione” – Nella motivazione del provvedimento in esame, i giudici milanesi fanno innanzi tutto espresso riferimento, affermandone “la piena e perdurante legittimità”, al procedimento di “cancellazione della cancellazione”, sottolineando, a questo proposito, che l’art. 2192 c.c. attribuisce al Tribunale il potere – speculare  a quello conferito all’Ufficio del Registro delle Imprese e al Giudice del Registro, rispettivamente, dagli artt. 2189 e 2191 c.c. – di accertare le condizioni richieste dalla legge perché si possa procedere a una determinata iscrizione in detto Registro.  

Al riguardo va ricordato che le Sezioni Unite della Cassazione (con le sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013), dopo avere ribadito il  principio in base al quale la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese produce l’effetto dell’estinzione dell’ente societario, avendo tale cancellazione natura costitutiva dell’effetto estintivo, hanno tuttavia richiamato la possibilità (affermata delle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 8426/2010) di disporre, anche d’ufficio, la “cancellazione della pregressa cancellazione” qualora il Giudice del Registro ritenga insussistenti le condizioni di legge per l’estinzione di una società di capitali oggetto della cancellazione in precedenza iscritta, su domanda dei liquidatori, nel Registro delle Imprese.

Difetto delle attività liquidatorie e insussistenza delle condizioni di legge per l’estinzione di una società di capitali oggetto di precedente cancellazione – Quanto poi alle ragioni in base alle quali nel caso di specie si è ritento che la “pregressa cancellazione” fosse stata eseguita in assenza dei requisiti di legge, il Tribunale di Milano, accogliendo sul punto l’orientamento espresso dal Giudice del Registro milanese, ha osservato che costituiscono condizioni affinché si possa legittimamente procedere alla cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese, da un lato, lo svolgimento del procedimento liquidatorio disciplinato dal codice civile e consistente nella liquidazione dell’attivo ai fini del soddisfacimento dei creditori della società seguito dall’eventuale restituzione ai soci dei conferimenti da essi effettuati e, dall’altro lato, la successiva approvazione e il susseguente deposito nel Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione che documenti le attività liquidatorie svolte ed individui l’eventuale residuo attivo da distribuire ai soci (residuo che, ai sensi dell’art. 2495 c.c., rappresenta anche il limite della responsabilità degli stessi nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti a seguito della cancellazione della società), con la conseguente finale richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese da parte dei liquidatori.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che tali condizioni non risultano soddisfatte nel caso sottoposto al suo esame rilevando al riguardo che, sulla base del bilancio finale di liquidazione alla cui approvazione era seguita la cancellazione dal Registro delle Imprese oggetto di contestazione, l’intero attivo patrimoniale era stato affidato ad un trustee per la sua futura liquidazione e che, alla data di approvazione di tale bilancio, nessun attivo era stato liquidato e nessun creditore sociale era stato soddisfatto. Infatti, ha osservato il Tribunale, la futura liquidazione dell’attivo ed estinzione del passivo costituiscono proprio lo scopo per il cui raggiungimento viene istituito il trust liquidatorio. 

Pertanto, a giudizio dei giudici milanesi, benché formalmente qualificato come bilancio finale di liquidazione, il documento contabile approvato dai soci della s.r.l. in questione non ha il contento legale tipico di tale bilancio, proprio in considerazione, come detto, della quasi contestualità tra delibera di  scioglimento, istituzione del trust da parte del nominato liquidatore e approvazione di detto bilancio. In realtà, osserva il Tribunale di Milano, nel caso di specie si è realizzata la dilazione a data futura e incerta della vera e propria liquidazione che - lungi dal doversi considerare compiuta alla data di approvazione del documento qualificato dai liquidatori come bilancio finale - non poteva, a questa data, neppure ritenersi iniziata essendo, invece, la (futura) attività liquidatoria semplicemente “delegata” a un soggetto estraneo all’ente societario.

Pur non costituendo la ratio decidendi del provvedimento in esame, è opportuno infine menzionare che i giudici milanesi abbiano anche sottolineato, e sembrerebbe stigmatizzato, l’effetto distorsivo a cui conduceva, in concreto, il trust liquidatorio istituito ai fini della liquidazione della s.r.l. sulla cui cancellazione volontaria il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi. Al riguardo il Tribunale ha infatti osservato come - in (sostanziale) violazione della regola (contenuta nel capoverso dell’art. 2495 c.c.) che consente ai creditori di agire nei confronti dei soci della società estinta fino alla concorrenza di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione - fosse prevista una formale ripartizione ai soci di una quota dell’attivo pari a zero, salva la possibilità degli stessi di ricevere in futuro un eventuale attivo (non aggredibile da parte dei creditori della s.r.l. dissolta) in forza dell’atto istitutivo del trust, sul quale, peraltro, non viene espressa alcuna valutazione in termini di validità essendo la stessa pacificamente estranea al procedimento (di volontaria giurisdizione) instaurato con il ricorso ex art. 2192 c.c..

Sarebbe stato utile, in relazione a quest’ultimo rilievo dei giudici milanesi, l’esame (che non si è potuto compiere in mancanza dell’accesso agli atti del procedimento) del contenuto del trust costituito in vista della liquidazione, e della conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese, sui cui si è pronunciato il decreto in esame. Ci si può, infatti, chiedere se la conclusione del Tribunale sarebbe stata la stessa in presenza di un trust liquidatorio dalla cui concreta regolamentazione non emergesse alcuno scopo di creare un ostacolo alle pretese creditorie (prevedendo magari, proprio in vista di una ordinata e proficua liquidazione, il conferimento nel trust anche di alcuni beni personali dei soci, altrimenti non aggredibili dai creditori) e che consentisse di conseguire reali risparmi di costi nell’interesse anche del ceto creditorio.

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