[11/11/21]

Dichiarazione fraudolenta, necessaria la consapevolezza

a cura di Laura Ambrosi

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Diritto, dell’11 novembre 2021

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Per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture soggettivamente inesistenti occorre la consapevolezza da parte dell'imprenditore della frode del proprio fornitore. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 40560 depositata ieri.

La Corte di appello condannava un imprenditore per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

L'imputato ricorreva in Cassazione lamentando che trattandosi di fatture solo soggettivamente inesistenti, le operazioni erano realmente avvenute e mancava la prova dell'intento evasivo.

La Suprema corte, rigettando il ricorso, ha rilevato che per la configurabilità di tale reato (articolo 2 del decreto legislativo 74/2000) è sufficiente l'indicazione in fattura di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la (reale) fornitura. La qualità del venditore, infatti, è rilevante anche per l'esatta individuazione dell'aliquota Iva applicabile e, di conseguenza, per l'entità dell'imposta detraibile dall'acquirente.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 11 11 2021
Norme & Tributi Plus Diritto 11 11 2021

 



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