[17/06/21]

Il pagamento di debiti da parte del fallito inopponibile al curatore

a cura di Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Fisco, del 17 giugno 2021

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Sono inefficaci i pagamenti dei debiti tributari, anche con compensazione, eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. A nulla rileva che siano stati eseguiti a seguito di procedure di riscossione coattiva e i crediti siano precedentemente maturati e riguardino ritenute Irpef dei dipendenti operate prima del fallimento. L’amministrazione dei rapporti fiscali, contributivi e di lavoro, creditori e debitori è, infatti, concentrata in capo al curatore senza alcuna esclusione o distinguo. A fornire questo interessante principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 16958/2021, depositata il 16 giugno.

Una società fallita vantava un credito Iva maturato prima della dichiarazione di fallimento, che il curatore utilizzava per il pagamento delle imposte. Successivamente veniva notificato alla società una cartella di pagamento (ex articolo 54 bis del Dpr 633/72) in quanto parte del credito risultava già utilizzato in compensazione dal fallito (dopo la dichiarazione di fallimento e all’insaputa del curatore) per il pagamento delle ritenute Irpef ai dipendenti.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 17 06 2021
Norme & Tributi Plus Fisco 17 06 2021

 



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