[05/06/21]

Crisi di liquidità, niente sanzioni se la forza maggiore è dimostrata

a cura di Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme & Tributi Plus Diritto, del 5 giugno 2021

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In presenza di omessi versamenti per invocare la forza maggiore dovuta alla crisi di liquidità, e quindi la non sanzionabilità ai fini tributari, è necessario provare non solo la non imputabilità della crisi all’azienda, ma anche che non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee e concrete misure. A fornire queste indicazioni è la Cassazione, con l’ordinanza 15415/2021 che ha ritenuto estensibili alle sanzioni tributarie i principi già espressi in sede penale.

Una società in house totalmente partecipata da una Provincia contestava l’irrogazione delle sanzioni per omesso versamento delle imposte. In particolare, riteneva applicabile l’esimente della forza maggiore per mancanza di liquidità a causa di obbiettive difficoltà economiche, rappresentate dal comportamento della Provincia, da cui la società dipendeva. Gli omessi versamenti delle imposte erano, infatti, conseguenti al mancato pagamento da parte dell’ente locale, unico cliente, dell’attività ricevuta.

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi 05 06 2021
Norme & Tributi Plus Diritto 05 06 2021



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