Pubblicato su La Settimana Fiscale, de Il Sole 24 Ore, n. 18 del 6 maggio 2020
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Il rinvio d'ufficio delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 non riguarda in generale i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Con riferimento al processo tributario si tratta sostanzialmente delle udienze sospensive e cautelari sia richieste dal contribuente sia nella più rara ipotesi in cui l'istanza è proposta dall'Ufficio. In tale contesto, l'agenzia delle Entrate con la Cm 16 aprile 2020, n. 10, ha condiviso i procedimenti che potrebbero ritenersi esclusi dalla sospensione. Il condizionale è d'obbligo, atteso che sarebbe stato preferibile sul punto un intervento del Mef così come dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria piuttosto che dell'Agenzia delle Entrate, che in concreto è parte del processo.
Negli ultimi tempi, il legislatore ha emanato specifici provvedimenti che, tra gli altri, hanno interessato la giustizia tributaria.
In particolare, già con il Dl 11/20201 era stato previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti decorrente dal 9 al 22 marzo 2020. Successivamente, in considerazione del rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico, la norma 2, ha ulteriormente prorogato il predetto termine fino all’11 maggio 2020.