Pubblicato su Norme e Tributi Plus, del 10 settembre 2020
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La nuova causa di esclusione dalle gare pubbliche riguarda le ipotesi in cui la stazione appaltante sia a conoscenza e possa dimostrare che il concorrente non abbia ottemperato al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche se non definitivamente accertati.
La previsione non trova applicazione se l’impresa abbia pagato o si sia impegnata in modo vincolante a pagare quanto dovuto o quando il debito tributario sia comunque estinto. Il tutto deve perfezionarsi prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Trattandosi di debito tributario non definitivamente accertato, si è di fronte a un atto che, alternativamente:
è ancora suscettibile di impugnazione, non essendo scaduti i termini;
è già oggetto di contenzioso, ed eventualmente di una sentenza non definitiva.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi 10 09 2020