Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme e Tributi Plus, del 17 luglio 2020
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In caso di fatture soggettivamente inesistenti l’amministrazione deve dimostrare, anche in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario della partecipazione alla frode. A tal fine l’ufficio sulla base di elementi oggettivi e specifici deve provare che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale, o almeno che possedeva indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, della sostanziale inesistenza del contraente.
A confermare questo importante principio è la Cassazione con l’ordinanza 15005/2020.
Una società attiva nella commercializzazione di autovetture era coinvolta in una cosiddetta frode carosello perpetrata a mezzo di emissione di fatture soggettivamente inesistenti. Impugnava l’accertamento con cui l’ufficio contestava la deducibilità delle imposte sui redditi e l’indetraibilità dell’Iva. La competente Ctp accoglieva il ricorso ma in appello confermava la rettifica anche se solo ai fini Iva.
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi 17 07 2020
Norme e Tributi Plus 17 07 2020