[13/06/20]

Se c’è la condanna confisca diretta o per equivalente

a cura di Antonio Iorio

Pubblicato su Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, Norme e Tributi Plus, del 13 giugno 2020

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L’indebita percezione di contributi comporta anche una violazione penale, trovando applicazione l’articolo 316-ter del Codice penale. In base a tale norma, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi o altre erogazioni comunque denominate è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In taluni casi occorre poi presentare anche un’autocertificazione di regolarità antimafia. Qualora dai riscontri emerga la sussistenza di cause ostative l’articolo 25 prevede, oltre al recupero del contributo, la reclusione da 2 a 6 anni per colui che ha rilasciato l’autocertificazione.

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Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi  13 06 2020
Norme e Tributi Plus 13 06 2020



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