[31/10/19]

ESTENSIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING PER LA CINA AI TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURE DI ORIGINE INDIA.

RISCONTRATE PRATICHE ELUSIVE DALL’OLAF

Pratiche elusive del dazio antidumping prescritto in capo ad alcuni tubi in acciaio inossidabile senza saldature laminati a freddo di origine Cina sono state riscontrate dall’Unione europea in importazioni con origine India.

Molte forniture indiane sono entrate nell’attività di indagine da parte dell’OLAF, l’organo antifrode unionale. Un’attività di indagine terminata questa estate con raccomandazioni agli Stati membri di recuperare il dazio antidumping per l’aliquota generale del 71,9% nelle importazioni passate, degli ultimi tre anni. Pratica di accertamento che è ora applicata anche a molte importazioni attuali.

L’importatore europeo di buona fede, dinanzi a un’indagine OLAF che verifica l’attività commerciale e produttiva dei fornitori siti in Paesi terzi e ne prova la natura illecita per dichiarazioni di falsa origine non preferenziale della merce, ha ridotti strumenti di difesa nel merito dell’imposizione daziaria.

È ormai un assunto consolidato nella giurisprudenza che l’importatore europeo e non l’Unione europea si assume il peso economico di un’eventuale attività illecita degli esportatori di Paesi terzi che abbia determinato un versamento dei tributi doganali minore del dovuto nelle casse dell’erario UE.

La buona fede, che spesso connota le aziende importatrici, non è elemento sufficiente a contestare una revisione di accertamento dell’Agenzia delle Dogane volta a richiedere in pagamento i maggiori dazi dovuti in base all’origine della merce individuata dall’OLAF.

Tuttavia, sussistono elementi sui quali dover porre l’attenzione per verificare se l’accertamento doganale che l’importatore subisce sia pienamente legittimo.

Se è incontrovertibile che la relazione finale dell’indagine OLAF abbia, come dispone il regolamento UE n. 883/2013, valore probatorio negli accertamenti doganali nazionali, occorre, comunque, valutare le verifiche svolte dall’organo unionale. Eventuali irregolarità procedurali della sua inchiesta possono condurre il giudice nazionale a ritenere la relazione un atto istruttorio illegittimo, determinando il crollo dell’apparato probatorio dell’accertamento doganale nazionale che si basi unicamente sull’attività OLAF. In tal senso una consolidata giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea.

Ma la relazione OLAF andrà altresì esaminata nel merito della sua natura probatoria: verificare il riferimento effettivo alle importazioni contestate dalla dogana, ad esempio, ovvero analizzare e giudicare le prove effettivamente assunte riguardo alla sostenuta diversa origine della merce.

Avvocato e Doganalista Elena Bozza - elena.bozza@legalitax.it

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